lunedì 25 giugno 2012

PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI UN CODICE ETICO DA PARTE DI TUTTI GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE.


Com’è noto il prossimo 29 giugno, pochi giorni prima della scadenza del termine di legge previsto per il 3 luglio, s’insedierà il nuovo Consiglio comunale di Terlizzi. Esso sarà formato non più da 20, ma da 16 consiglieri più il sindaco Ninni Gemmato: 10 di maggioranza (PDL: Francesco Tesoro, Michele Caldarola, Gaetano Minutillo, Gioacchino Allegretti, Giuseppe Ranieri “Terlizzi si fa in 4”: Michele Grassi e Pasquale Adamo , “Ninni Gemmato Sindaco”: Francesco Malerba e Marisa Chiapparino, “Movimento Schittulli: Mario Ruggiero) e 6 di minoranza (PD: Michele Berardi, Michelangelo De Chirico, Aldo Sigrisi, Vincenzo di Tria, Città Civile: Pasquale Vitagliano, Verdi Ecologisti: Gaetano Malerba.
     A questi illustri signori il Centro Studi Politici “A. Moro”, facendosi interprete del generale sentimento civico degli elettori e dei cittadini, avendo saputo che in molti Comuni italiani è previsto nello Statuto comunale un “Codice etico” che viene poi fatto sottoscrivere da tutti gli eletti in Consiglio comunale, rivolge il cortese invito a seguire la stessa strada, per dare un segnale di effettivo cambiamento e mettere a tacere gli aspiranti grillini.
     Si tratta di un documento redatto dopo un’accurata ricerca online ed adattato alla specifica situazione del Comune di Terlizzi, che tutti ci auguriamo possa svolgere la sua funzione in modo sempre più corretto, trasparente e partecipato.
     Il documento allegato si compone di 5 TITOLI (Campo di applicazione, Principi generali, Mezzi di controllo, gestione dell’Amministrazione, meccanismi di garanzia) e di 23 ARTICOLI (Istituzione, Oggetto del codice, Definizioni, Primato della legge e dell’interesse generale, Accesso alla funzione, Clientelismo, Trasformismo, Conflitto d’Interesse, Cessazione di Funzioni, Rispetto del mandato, Dichiarazione di interessi, Pubblicità di incarichi e partecipazioni, Incompatibilità con cariche amministrative, Razionalizzazione della pubblica amministrazione, Collegio dei garanti, Nomina del Collegio dei Garanti, Durata in carica, Requisiti, Accertamento delle violazioni, sanzioni, Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti comunali, i mass media, Ambito di Applicazione).
     Confidando nella sensibilità democratica, nella onestà d’intenti e nella coerenza dei comportamenti di tutti gli eletti, ci auguriamo che anche il Comune di Terlizzi possa essere annoverato tra quelli “virtuosi”.

Il presidente
Vito De Leo
    

 Codice Etico dei consiglieri comunali di Terlizzi
 Titolo I
Campo di applicazione
Art. 1
Istituzione
E’ istituito il Codice Etico dei candidati e degli eletti del Comune di Terlizzi, il cui contenuto, approvato dai segretari politici dei partiti e dagli eletti nel Consiglio comunale si sviluppa nei seguenti articoli.
Art. 2
Oggetto del Codice
L’oggetto di questo Codice consiste nello specificare norme di comportamento e di gestione della cosa pubblica che i candidati e gli eletti s’ impegnano ad osservare nello svolgimento delle loro funzioni, e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dai candidati e dagli eletti.
Art. 3
Definizioni
Ai fini e agli effetti delle disposizioni del presente Codice si intende per:
a) «candidato»: qualsiasi soggetto che, possedendone i requisiti, partecipi ad una competizione elettorale primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte di organo eletto dal corpo elettorale);
b) «eletto»: qualsiasi soggetto che eserciti un mandato conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte di organo eletto dal corpo elettorale);
c) «funzioni»: il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di tale mandato.
Titolo II
Principi generali
Art. 4
Primato della legge e dell’interesse generale
L'eletto siede in virtù della legge e deve in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell’esercizio delle sue funzioni l’eletto persegue l’interesse generale e non il proprio interesse personale diretto o indiretto, essendo responsabile nei confronti della popolazione locale nel suo complesso compresi gli elettori che non lo hanno votato.
Art.5
Esercizio delle funzioni
L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente ed eticamente corretto delle proprie funzioni. Nell’esercizio delle funzioni l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico. Si oppone inoltre alla violazione dei principi sanciti nel presente Codice, da parte di ogni altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.


Art.6
Accesso alla funzione
Non può candidarsi a ricoprire il ruolo di eletto chi sia anche solo indagato per reati di mafia o abbia comprovate frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata, mafiosa e non, ovvero sia stato rinviato a giudizio o condannato, pure in via non definitiva, per reati dolosi gravi (quali, a titolo meramente esemplificativo: reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, favoreggiamento anche semplice verso organizzazioni criminali, omicidio, furto, rapina, estorsione ed usura).
Art. 7
Clientelismo
L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni, di utilizzare le prerogative legate alla sua carica e le sue competenze discrezionali nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
Art. 8
Trasformismo
I sottoscrittori del presente Codice si impegnano ad opporsi alla eventuale “colonizzazione” dei partiti, movimenti o associazioni che rappresentano, con ogni mezzo politico a loro disposizione (fra cui il coinvolgimento degli organi superiori del proprio partito).
Art. 9
Conflitto di interesse
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del Consiglio Comunale, l’eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L’eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.
Art. 10
Cessazione di funzioni
L’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale o professionale futuro, dopo la cessazione del suo mandato:
a) in seno ad entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni;
b) in seno ad entità pubbliche o private che sono state create durante l’esercizio delle sue funzioni in virtù di esse.
Art.11
Rispetto del mandato
Ciascun eletto deve firmare il presente Codice e una dichiarazione che attesti la sua fedeltà al mandato conferitogli dagli elettori. Nel caso in cui, nel corso della legislatura, l’eletto non si senta più vicino politicamente ai valori ed agli ideali della coalizione con la quale è stato eletto, o alle norme etiche introdotte dal presente Codice, s‘ impegna a dimettersi. Il rispetto dei vincoli del mandato va di pari passo con quello delle norme etiche.

Titolo III
Mezzi di controllo
Art. 12
Dichiarazione di interessi
L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblici o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente comunica questi dati su semplice richiesta.
Art. 13
Pubblicità di incarichi e partecipazioni
L'eletto si impegna a rendere pubblici il possesso di titoli o quote azionarie o incarichi a vario titolo ricoperti presso società di capitali pubbliche o private, cooperative, consorzi di gestione, fondazioni e associazioni che ricevono finanziamenti pubblici dal Comune o che operano per conto di esso.
Titolo IV
Gestione dell'amministrazione
Art. 14
Incompatibilità con cariche amministrative
L'eletto, salvo ove espressamente richiesto dalla legge, è incompatibile con le cariche di presidente o amministratore di società, consorzi di gestione, cooperative, fondazioni o associazioni che operino per conto del Comune.
Art. 15
Razionalizzazione della pubblica amministrazione
I sottoscrittori del presente Codice, s’ impegnano:
a) a promuovere attivamente una riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate locali, al fine di puntare a ridurre i costi del funzionamento dei Consigli di Amministrazione, alla riduzione del numero delle società stesse, dei loro rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e degli stipendi percepiti nel rispetto del giusto ed equilibrato riconoscimento per le responsabilità che tali incarichi comportano;
b) a promuovere attivamente una valutazione delle competenze tecniche e manageriali delle figure da indicare nei Consigli di Amministrazione, che sia compatibile con i requisiti dello specifico settore di attività della società partecipata locale;
c) a verificare che i Consiglieri di Amministrazione delle diverse società partecipate non abbiano ruoli di rappresentanza nel Comune, che non siano presenti in più di un Consiglio di Amministrazione e che non abbiano incarichi o partecipazioni in altre attività o concorrenti;
d) a promuovere attivamente una selezione dei consulenti esterni in base alle loro effettive capacità nei settori di loro competenza, impegnandosi a considerare la consulenza come mezzo da utilizzare per risolvere problemi che richiedano la collaborazione di stimati professionisti e non come prebenda da elargire (magari a chi non ha competenze nello specifico settore) senza alcun tornaconto per il bene della città.



Titolo V
Meccanismi di garanzia
Art. 16
Collegio dei Garanti
Con l’entrata in vigore del presente Codice viene istituzionalizzato anche il Collegio dei Garanti che ha competenza a giudicare sulle violazioni del Codice da parte dei consiglieri comunali denunciate da cittadini, associazioni, movimenti, partiti. Il Collegio dei Garanti accerta dunque l’avvenuta sottoscrizione del presente Codice da parte dei consiglieri comunali eletti.
Art. 17
Nomina del Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da cinque membri nominati dal Consiglio comunale  che abbiano sottoscritto il presente Codice. Alla sostituzione dei membri che sono venuti a mancare per impedimento, dimissioni, o per altre cause, si provvede entro quindici giorni dal momento in cui si sono verificate le vacanze.
Art. 18
Durata in carica
Il Collegio dei Garanti dura in carica due anni ed il mandato dei singoli componenti è rinnovabile.
Art. 19
Requisiti
I Garanti debbono possedere requisiti di estrema probità, devono essere indipendenti da qualsiasi condizionamento ed esercitare le proprie funzioni in assoluta autonomia. Non possono essere eletti Garanti soggetti che esercitano funzioni di dirigenza o controllo in Enti Pubblici, partiti o movimenti politici.
Art. 20
Accertamento delle violazioni
In seguito alla segnalazione di una violazione, la quale deve avvenire per iscritto a pena di inammissibilità, il Collegio dei Garanti, previa audizione del candidato o dell'eletto oggetto della segnalazione, ed operati tutti i necessari accertamenti, esprime parere scritto e motivato, votato a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, ad insindacabile giudizio del Collegio dei Garanti, sussistano motivazioni per contestare la violazione, il suddetto parere è comunicato  all'eletto e al soggetto collettivo di appartenenza (partito, movimento, associazione).
Art. 21
Sanzioni
Il conigliere comunale cui venga contestata la violazione delle norme del presente Codice deve rassegnare le proprie dimissioni dal mandato elettorale conferitigli. L’eventuale soggetto collettivo cui il l’eletto fa riferimento dovrà, una volta ricevuta copia del parere scritto emesso dal Collegio dei Garanti, avviare immediata procedura di sospensione o, nei casi più gravi, di espulsione nei confronti dell'interessato.



Titolo V
Rapporti con i cittadini
Art. 22
Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti comunali, i mass media
Il Consiglio comunale e gli eletti incoraggiano qualsiasi mezzo volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assumono la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.
Art. 23
Ambito di applicazione
Le norme dettate dal presente Codice assumono carattere politico vincolante per tutti i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, i partiti e i movimenti politici che ne formalizzano l’accettazione.

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