Com’è noto il prossimo 29 giugno, pochi giorni prima
della scadenza del termine di legge previsto per il 3 luglio, s’insedierà il
nuovo Consiglio comunale di Terlizzi. Esso sarà formato non più da 20, ma da 16
consiglieri più il sindaco Ninni Gemmato: 10 di maggioranza (PDL:
Francesco Tesoro, Michele Caldarola, Gaetano Minutillo, Gioacchino Allegretti,
Giuseppe Ranieri “Terlizzi si fa in 4”: Michele Grassi e Pasquale Adamo
, “Ninni Gemmato Sindaco”: Francesco Malerba e Marisa Chiapparino, “Movimento
Schittulli: Mario Ruggiero) e 6 di minoranza (PD: Michele Berardi,
Michelangelo De Chirico, Aldo Sigrisi, Vincenzo di Tria, Città Civile:
Pasquale Vitagliano, Verdi Ecologisti: Gaetano Malerba.
A questi
illustri signori il Centro Studi Politici “A. Moro”, facendosi interprete del
generale sentimento civico degli elettori e dei cittadini, avendo saputo che in
molti Comuni italiani è previsto nello Statuto comunale un “Codice etico” che
viene poi fatto sottoscrivere da tutti gli eletti in Consiglio comunale,
rivolge il cortese invito a seguire la stessa strada, per dare un segnale di
effettivo cambiamento e mettere a tacere gli aspiranti grillini.
Si tratta
di un documento redatto dopo un’accurata ricerca online ed adattato alla
specifica situazione del Comune di Terlizzi, che tutti ci auguriamo possa
svolgere la sua funzione in modo sempre più corretto, trasparente e
partecipato.
Il documento
allegato si compone di 5 TITOLI (Campo di applicazione, Principi generali,
Mezzi di controllo, gestione dell’Amministrazione, meccanismi di garanzia) e di
23 ARTICOLI (Istituzione, Oggetto del codice, Definizioni, Primato della legge
e dell’interesse generale, Accesso alla funzione, Clientelismo, Trasformismo,
Conflitto d’Interesse, Cessazione di Funzioni, Rispetto del mandato,
Dichiarazione di interessi, Pubblicità di incarichi e partecipazioni,
Incompatibilità con cariche amministrative, Razionalizzazione della pubblica
amministrazione, Collegio dei garanti, Nomina del Collegio dei Garanti, Durata
in carica, Requisiti, Accertamento delle violazioni, sanzioni, Diffusione del
Codice presso i cittadini, i dipendenti comunali, i mass media, Ambito di Applicazione).
Confidando
nella sensibilità democratica, nella onestà d’intenti e nella coerenza dei
comportamenti di tutti gli eletti, ci auguriamo che anche il Comune di Terlizzi
possa essere annoverato tra quelli “virtuosi”.
Il presidente
Vito De Leo
Codice Etico dei
consiglieri comunali di Terlizzi
Titolo I
Campo di applicazione
Art. 1
Istituzione
E’ istituito il Codice Etico dei candidati e degli eletti del Comune di
Terlizzi, il cui contenuto, approvato dai segretari politici dei partiti e
dagli eletti nel Consiglio comunale si sviluppa nei seguenti articoli.
Art. 2
Oggetto del Codice
L’oggetto di questo Codice consiste nello specificare norme di
comportamento e di gestione della cosa pubblica che i candidati e gli eletti s’
impegnano ad osservare nello svolgimento delle loro funzioni, e nell’informare
i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto
aspettarsi dai candidati e dagli eletti.
Art. 3
Definizioni
Ai fini e agli effetti delle
disposizioni del presente Codice si intende per:
a) «candidato»: qualsiasi soggetto che,
possedendone i requisiti, partecipi ad una competizione elettorale primaria
(elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni
esecutive da parte di organo eletto dal corpo elettorale);
b) «eletto»: qualsiasi soggetto che
eserciti un mandato conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte
del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte di
organo eletto dal corpo elettorale);
c) «funzioni»: il mandato conferito
tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate
dall’eletto in virtù di tale mandato.
Titolo II
Principi generali
Art. 4
Primato della legge e dell’interesse generale
L'eletto siede in virtù della legge e deve in qualunque momento agire
conformemente ad essa. Nell’esercizio delle sue funzioni l’eletto persegue
l’interesse generale e non il proprio interesse personale diretto o indiretto,
essendo responsabile nei confronti della popolazione locale nel suo complesso
compresi gli elettori che non lo hanno votato.
Art.5
Esercizio delle funzioni
L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente ed eticamente
corretto delle proprie funzioni. Nell’esercizio delle funzioni l’eletto
rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico
o dipendente pubblico. Si oppone inoltre alla violazione dei principi sanciti
nel presente Codice, da parte di ogni altro incaricato politico o dipendente
pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.
Art.6
Accesso alla funzione
Non può candidarsi a ricoprire il ruolo di eletto chi sia anche solo
indagato per reati di mafia o abbia comprovate frequentazioni con esponenti
della criminalità organizzata, mafiosa e non, ovvero sia stato rinviato a
giudizio o condannato, pure in via non definitiva, per reati dolosi gravi
(quali, a titolo meramente esemplificativo: reati contro la pubblica
amministrazione, reati contro il patrimonio, favoreggiamento anche semplice
verso organizzazioni criminali, omicidio, furto, rapina, estorsione ed usura).
Art. 7
Clientelismo
L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni, di utilizzare le
prerogative legate alla sua carica e le sue competenze discrezionali
nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di
ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
Art. 8
Trasformismo
I sottoscrittori del presente Codice si impegnano ad opporsi alla eventuale
“colonizzazione” dei partiti, movimenti o associazioni che rappresentano, con
ogni mezzo politico a loro disposizione (fra cui il coinvolgimento degli organi
superiori del proprio partito).
Art. 9
Conflitto di interesse
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle
pratiche che sono oggetto di un esame da parte del Consiglio Comunale, l’eletto
si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della
votazione. L’eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o
votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.
Art. 10
Cessazione di funzioni
L’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un
vantaggio personale o professionale futuro, dopo la cessazione del suo mandato:
a) in seno ad entità pubbliche o private con le quali
ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni;
b) in seno ad entità pubbliche o private che sono
state create durante l’esercizio delle sue funzioni in virtù di esse.
Art.11
Rispetto del mandato
Ciascun eletto deve firmare il presente Codice e una dichiarazione che
attesti la sua fedeltà al mandato conferitogli dagli elettori. Nel caso in cui,
nel corso della legislatura, l’eletto non si senta più vicino politicamente ai
valori ed agli ideali della coalizione con la quale è stato eletto, o alle
norme etiche introdotte dal presente Codice, s‘ impegna a dimettersi. Il
rispetto dei vincoli del mandato va di pari passo con quello delle norme
etiche.
Titolo III
Mezzi di controllo
Art. 12
Dichiarazione di interessi
L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla
regolamentazione in vigore volto a render pubblici o a controllare i suoi
interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni
che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di
regolamentazione vigente comunica questi dati su semplice richiesta.
Art. 13
Pubblicità di incarichi e partecipazioni
L'eletto si impegna a rendere pubblici il possesso di titoli o quote
azionarie o incarichi a vario titolo ricoperti presso società di capitali
pubbliche o private, cooperative, consorzi di gestione, fondazioni e
associazioni che ricevono finanziamenti pubblici dal Comune o che operano per
conto di esso.
Titolo IV
Gestione dell'amministrazione
Art. 14
Incompatibilità con cariche amministrative
L'eletto, salvo ove espressamente richiesto dalla legge, è incompatibile
con le cariche di presidente o amministratore di società, consorzi di gestione,
cooperative, fondazioni o associazioni che operino per conto del Comune.
Art. 15
Razionalizzazione della pubblica amministrazione
I sottoscrittori del presente Codice, s’ impegnano:
a) a promuovere attivamente una riorganizzazione e
razionalizzazione delle società partecipate locali, al fine di puntare a
ridurre i costi del funzionamento dei Consigli di Amministrazione, alla
riduzione del numero delle società stesse, dei loro rappresentanti nei Consigli
di Amministrazione e degli stipendi percepiti nel rispetto del giusto ed
equilibrato riconoscimento per le responsabilità che tali incarichi comportano;
b) a promuovere attivamente una valutazione delle
competenze tecniche e manageriali delle figure da indicare nei Consigli di
Amministrazione, che sia compatibile con i requisiti dello specifico settore di
attività della società partecipata locale;
c) a verificare che i Consiglieri di Amministrazione
delle diverse società partecipate non abbiano ruoli di rappresentanza nel
Comune, che non siano presenti in più di un Consiglio di Amministrazione e che
non abbiano incarichi o partecipazioni in altre attività o concorrenti;
d) a promuovere attivamente una selezione dei
consulenti esterni in base alle loro effettive capacità nei settori di loro
competenza, impegnandosi a considerare la consulenza come mezzo da utilizzare
per risolvere problemi che richiedano la collaborazione di stimati
professionisti e non come prebenda da elargire (magari a chi non ha competenze
nello specifico settore) senza alcun tornaconto per il bene della città.
Titolo V
Meccanismi di garanzia
Art. 16
Collegio dei Garanti
Con l’entrata in vigore del presente Codice viene istituzionalizzato anche
il Collegio dei Garanti che ha competenza a giudicare sulle violazioni del
Codice da parte dei consiglieri comunali denunciate da cittadini, associazioni,
movimenti, partiti. Il Collegio dei Garanti accerta dunque l’avvenuta
sottoscrizione del presente Codice da parte dei consiglieri comunali eletti.
Art. 17
Nomina del Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da cinque membri nominati dal Consiglio
comunale che abbiano sottoscritto il
presente Codice. Alla sostituzione dei membri che sono venuti a mancare per
impedimento, dimissioni, o per altre cause, si provvede entro quindici giorni
dal momento in cui si sono verificate le vacanze.
Art. 18
Durata in carica
Il Collegio dei Garanti dura in carica due anni ed il mandato dei singoli
componenti è rinnovabile.
Art. 19
Requisiti
I Garanti debbono possedere requisiti di estrema probità, devono essere
indipendenti da qualsiasi condizionamento ed esercitare le proprie funzioni in
assoluta autonomia. Non possono essere eletti Garanti soggetti che esercitano
funzioni di dirigenza o controllo in Enti Pubblici, partiti o movimenti
politici.
Art. 20
Accertamento delle violazioni
In seguito alla segnalazione di una violazione, la quale deve avvenire per
iscritto a pena di inammissibilità, il Collegio dei Garanti, previa audizione
del candidato o dell'eletto oggetto della segnalazione, ed operati tutti i
necessari accertamenti, esprime parere scritto e motivato, votato a maggioranza
assoluta dei componenti. Qualora, ad insindacabile giudizio del Collegio dei
Garanti, sussistano motivazioni per contestare la violazione, il suddetto parere
è comunicato all'eletto e al soggetto
collettivo di appartenenza (partito, movimento, associazione).
Art. 21
Sanzioni
Il conigliere comunale cui venga contestata la violazione delle norme del
presente Codice deve rassegnare le proprie dimissioni dal mandato elettorale
conferitigli. L’eventuale soggetto collettivo cui il l’eletto fa riferimento
dovrà, una volta ricevuta copia del parere scritto emesso dal Collegio dei
Garanti, avviare immediata procedura di sospensione o, nei casi più gravi, di
espulsione nei confronti dell'interessato.
Titolo V
Rapporti con i cittadini
Art. 22
Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti comunali, i mass media
Il Consiglio comunale e gli eletti incoraggiano qualsiasi mezzo volto a
favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi
in esso elencati, presso i dipendenti di cui assumono la responsabilità, presso
i cittadini ed i mass media.
Art. 23
Ambito di applicazione
Le norme dettate dal presente Codice assumono carattere politico vincolante
per tutti i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, i partiti e i
movimenti politici che ne formalizzano l’accettazione.