venerdì 14 giugno 2013

LETTERA APERTA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI E POLITICI



     Penso di fare cosa utile nel riportare il testo integrale della nota pubblicata il 7 aprile 2011 dall’avv. Alfredo Matranga sul sito www.altalex .com, nella quale, ai sensi della sentenza n.1269 del Consiglio di Stato del 28/2/2011, si afferma che l’attribuzione dei seggi nel Consiglio comunale deve essere determinata non prima, ma dopo i risultati del ballottaggio. Se il prefetto di Bari, al quale spetta la proclamazione, dovesse tenerla in debita considerazione, verrebbero attribuiti al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei 24 seggi in Consiglio comunale, superando così il tanto temuto fenomeno dell’ “anatra zoppa”, di cui tanto si parla in questi giorni che precedono l’insediamento del Consiglio comunale.  
     Ecco il testo della nota:
“Comunali: l'assegnazione dei seggi deve riferirsi ai risultati del ballottaggio .Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 28.02.2011 n° 1269 (Alfredo Matranga)
Nelle elezioni amministrative, l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio.
E’ questo il principio statuito con la sentenza in commento dal CdS secondo il quale non può, ai fini della ripartizione dei seggi, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni.
In particolare, per la sentenza in rassegna, in assenza di una specifica norma al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nel comma X dell'art. 73 del TUEL, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale.
Nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato quindi previsto non solo come modalità per l'elezione diretta del sindaco, quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei consigli, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza.
In sintesi, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi il comma IV del citato art. 73 ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale ad una lista o ad un collegamento di liste se il sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è quindi in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi”.

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