giovedì 6 ottobre 2011

DIFENSORE CIVICO: UN ILLUSTRE SCONOSCIUTO

Lo scorso 4 ottobre il Consiglio comunale, dopo l’uscita dall’emiciclo dei consiglieri del Pd e di S.E.L., per protestare contro i disservizi dell’ Amministrazione comunale, in un aula semideserta il Difensore Civico avv. Antonio Dell’Accio, eletto il 19 febbraio 2009, ha tenuto una relazione sull’attività svolta dall’inizio del suo insediamento avvenuto il 30 aprile 2010. Si è trattato di un atto dovuto previsto dal D. Lgs 267/2000, art. 11 e dallo Statuto del Comune, artt.62-67.

Dalla relazione, durata appena sei minuti, è emersa, da una parte, la soddisfazione del Difensore Civico per il lavoro svolto, ma anche la scarsa partecipazione dei cittadini restii a formalizzare le richieste d’intervento, ma soprattutto l’ignoranza da parte loro di questo importante istituto, che dal 19 giugno 2010 ha sede in P.zza Sedile, 44 (Tel. 080/8987675) e che non ha avviato nessuna pratica nei confronti dell’Ente locale.

Evidentemente, la mancanza d’informazione da parte del Comune è stata determinante, il quale si è limitato ad inserire nel suo sito web la voce “Difensore civico”. In questo link sono registrate alcune lettere aperte del responsabile del servizio indirizzate al Sindaco e ad alcuni giornali locali sulle piste ciclabili (“A proposito di velocipedi”) e sugli scivoli dei marciapiedi (“Piani inclinati per sedie e ruote ad uso dei diversamente abili”).

Soltanto alla vigilia del Consiglio comunale ci è stato dato di conoscere un depliant illustrativo contenente le seguenti informazioni: ”Chi è il Difensore Civico”, “Chi può rivolgere istanze al Difensore Civico”, “Cosa può fare il Difensore Civico”, “Come opera il Difensore Civico”, “Come rivolgersi al Difensore Civico” . Consapevole di questo deficit informativo l’avv. dell’Accio ha informato i consiglieri comunali del suo intento di avviare una campagna informativa anche attraverso l’uso delle Tv locali.

In questa brochure si chiarisce che il Difensore civico è un’autorità amministrativa incaricata di tutelare i diritti e gli interessi legittimi, a garanzia di efficienza, correttezza e imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione. Esercita la propria funzione in piena autonomia ed indipendenza, nel solo rispetto delle leggi e dello statuto e dei regolamenti ed è normalmente tenuto a presentare all’organo che lo ha eletto una relazione annuale sull’attività svolta. Può prospettare agli amministratori innovazioni normative e amministrative. Tenta soluzioni amichevoli, inviando solleciti agli uffici interessati, fornendo indicazioni relativamente ai diritti-doveri, vie percorribili, uffici o Enti cui rivolgersi.

Questo è quanto. Nessun cenno tuttavia è stato fatto nella relazione e nel depliant che tra i “tagliati” dal comma 186 , art. 2 della Finanziaria del 2010, rientra il Difensore Civico comunale. Essa dispone, infatti, che i “Comuni debbono sopprimere la difesa civica”. Sostanzialmente si dice che per realizzare le misure di contenimento della spesa i Comuni devono sopprimere la difesa civica insieme a tante altre cose, senza fornire nessuna base di dati.

Chi era? Perché è stato fatto fuori? Quali sono i conti che pagheremo per questa dipartita? Come nelle migliori famiglie, di fronte alla scomparsa di un buono, troppo tranquillo e mai abbastanza conosciuto parente lontano, ci interroghiamo sull’eredità che ci ha lasciato e sull’opportunità di dare a questo istituto, generato negli anni ’70 dagli ottimi principi e dalla buona amministrazione, una seconda opportunità.

Ai posteri l’ardua sentenza!

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